LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - DOI: 10.12818/P.0304-2340.2021v78p229

Authors

  • Martino Zulberti

DOI:

https://doi.org/10.12818/P.0304-2340.2021v78p229

Abstract

L’art. 282 c.p.c. è stato modificato per effetto della l. n. 353/1990, a seguito della quale le sentenze di primo grado sono dotate di provvisoria esecutività, con una netta inversione di tendenza rispetto al sistema previgente che rimetteva al giudice il potere di concedere la clausola di provvisoria esecutività. La modifica legislativa non ha però inciso su un problema antico, quello dei c.d. “limiti oggettivi” dell’esecutività provvisoria, vale a dire se si possa discorrere di provvisoria esecutività in relazione alle sole sentenze di condanna ovvero anche a quelle costitutive e di accertamento. Con la medesima l. n. 353/1990 è stato modificato anche il successivo art. 283 c.p.c., che regola i presupposti per ottenere la sospensione della provvisoria esecutività o dell’esecuzione e che risulta essere stato successivamente in parte novellato nel 2005.

Published

2021-12-22

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Artigos